Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario

Art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998 nr. 286

Descrizione

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €.

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