AFFITTI BREVI – NUOVE NORME PER ATTIVITA’ DI LOCAZIONE PER FINALITA’ TURISTICHE IMPRENDITORIALE E NON – AVVISO DI INTRODUZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI –

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AFFITTI BREVI - NUOVE NORME PER ATTIVITA’ DI LOCAZIONE PER FINALITA’ TURISTICHE IMPRENDITORIALE E NON – AVVISO DI INTRODUZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI –

Data:

30 Gennaio 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

Il Comune di Corigliano d’Otranto

INFORMA

Gli operatori del settore che la Legge Regionale n.  15/2025 e la Legge n.  199 del 30/12/2025, art.1, comma 17 (di modifica all’articolo 1, comma 595, primo periodo, alla  legge 30/12/ 2020, n. 178)  hanno riformato la disciplina delle locazioni per finalità turistiche (o anche definite  affitti brevi).

Le suindicate Locazioni prevedono solo la fornitura di biancheria e pulizia dei locali e sono disciplinate dalle disposizioni del Codice civile.

Lo svolgimento delle suindicate attività può avvenire in forma imprenditoriale oppure in forma non imprenditoriale.

L’attività di locazione per finalità turistiche si definisce in forma non imprenditoriale quando viene esercitata fino ad un massimo di due appartamenti per ogni periodo d’imposta (il quale intercorre dal 1gennaio al 31 dicembre), anche se ricadenti in più Comuni.

L’attività di locazione per finalità turistiche si definisce in forma imprenditoriale ove a tale attività vengano destinati più di due appartamenti per ciascun periodo di imposta.

 

Di seguito le indicazioni operative da seguire a seguito delle suindicate nuove disposizioni normative:

PER LE NUOVE ATTIVITA’

  • Per l’inizio attività di una locazione per finalità turistiche non imprenditoriale (fino ad un massimo di due appartamenti per ogni periodo d’imposta) è obbligatorio presentare una C.I.A. (comunicazione di inizio attività) per il tramite del portale impresainungiorno.gov.it ;
  • Per l’inizio attività di una locazione per finalità turistiche in forma imprenditoriale (la cui attività è esercitata in più di due appartamenti) è obbligatorio presentare una S.C.I.A. (segnalazione certificata inizio attività) per il tramite del portale impresainungiorno.gov.it .

Dopo l’avvenuta presentazione della S.C.I.A. o C.I.A. è necessario acquisizione del CIR (codice identificativo regionale) e CIN (codice identificativo nazionale) presso DMS Puglia e Ministero del Turismo.

Tutte le strutture turistico-ricettive devono obbligatoriamente essere dotate dei seguenti dispositivi:

- dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio;

- un estintore portatile ogni 200 metri quadrati di pavimento con un minimo di un estintore per piano.

Inoltre la nuova normativa regionale prevede l’obbligo di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

 

PER LE ATTIVITA’ GIA’ AVVIATE PRIMA DEL  30 SETTEMBRE 2025 (DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE NORME)

 

Le attività di locazione per finalità turistiche non imprenditoriale e imprenditoriale ad oggi operative devono presentare una CIA o SCIA entro il 30 settembre 2026 a seconda della tipologia di attività.

Per dette attività è previsto l’obbligo di:

  • una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
  • Installazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio e di un estintore portatile ogni 200 metri quadrati di pavimento con un minimo di un estintore per piano.

I moduli C.I.A. e S.C.I.A. sono già stati implementati sul portale impresainungiorno.gov.it.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio SUAP del Comune di Corigliano d’Otranto, Via Ferrovia, 10- Orario di apertura al pubblico: Lunedì 09,00 - 11,00; Mercoledì 09,00 - 11,00; Venerdì 09,00 - 11,00; Giovedì pomeriggio 16,00 - 18,00.

Ultimo aggiornamento: 30/01/2026, 15:03

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