Elezioni Amministrative 2026 – Istruzioni presentazione liste e modulistica

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Elezioni Amministrative 2026 - guida pratica alle operazioni relative alla presentazione delle candidature per la elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale previste per domenica 24 e lunedì e 25 maggio 2026

Data:

07 Aprile 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

Elezioni Amministrative 2026 - Istruzioni per la presentazione delle liste e modulistica

Al fine di fornire una linea guida di riferimento nel compimento delle operazioni relative alla presentazione delle candidature per la elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale previste per domenica 24  e lunedì e 25 maggio 2026, si allega la Pubblicazione n. 1 del Ministero dell’Interno "Elezione del sindaco e del consiglio comunale. Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature ed. 2026".

LE CANDIDATURE DEVONO ESSERE PRESENTATE DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 20:00 DEL 24 APRILE E DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12.00 DEL 25 APRILE 2026

Per la presentazione delle candidature saranno necessari i seguenti documenti:

  • Presentazione di una candidatura a Sindaco e di una lista di candidati alle elezioni Comunali (Atto Principale/Atto Separato)
  • Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la ca­rica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comu­nale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l’insussistenza delle condizioni di incandidabilità
  • Certificati elettorali dei candidati e dei sottoscrittori
  • Certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune in cui si svolgono le elezioni;
  • Programma Elettorale
  • Modello del contrassegno di lista

La dichiarazione di presentazione delle candidature per la elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale deve essere sottoscritta da un minimo di 60 ad un massimo di 120 sottoscrittori (il numero dei sottoscrittori varia in relazione alla fascia demografica del Comune - art. 3, legge n. 81/1993).

I sottoscrittori devono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi. Le firme dei sottoscrittori sono autenticate a termini dell’articolo 21 del D.P.R. n. 445/2000.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Ogni lista da presentare deve contenere un numero minimo di 9 ad un massimo di 12 candidati (il numero di candidati varia in relazione alla fascia demografica del Comune).

Nei Comune con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 15.000 abitanti le liste di candidati devono es­sere formate in modo tale che ciascun genere non sia rap­presentato in misura inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi dei candidati.

 

Ultimo aggiornamento: 09/04/2026, 19:08

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